RESPONSABILITÀ GENITORIALE: MAMMA E PAPÀ POSSONO PUBBLICARE LE FOTO DEI FIGLI MINORI SUI SOCIAL NETWORK?

 

Responsabilità genitoriale

A cura dell’avvocato Adalgisa Ranucci

Di grande rilievo sociale e giuridico è il pregiudizio insito nella diffusione sui social networks di immagini che ritraggano i minori.

E’ proprio, infatti, l’imprevedibile e incontrollabile capacità di internet di veicolare la trasmissione di immagini e dati personali con estrema rapidità che fa si che questi possano agevolmente diffondersi ed entrare nella disponibilità di un numero imprecisato di persone, la maggior parte delle quali sconosciute e alcune potenzialmente pericolose: basti pensare a persone che taggano le foto dei minori e con fotomontaggi ne traggono materiale pedopornografico da far circolare in rete.

La divulgazione in internet di dati e immagini afferenti i minori, quindi, è diventato sempre più un problema di grande attualità e sensibilità. In alcuni stati Europei come ad esempio la Francia la legislazione sulla privacy parla espressamente di responsabilità dei genitori nei confronti dell’immagine dei propri figli.

Attualmente in Italia non esiste una regolamentazione specifica sulla pubblicazione dei dati personali riferiti ai minori, né un divieto per i genitori per la suddetta pubblicazione che pertanto va ritenuta lecita. Ma ciò non vuol dire che il genitore può fare un uso indiscriminato e smodato delle immagini che ritraggono i figli.

.E’ necessario che il consenso alle esposizioni delle immagini dei minori deve essere espresso da entrambi i genitori esercenti la responsabilità fino al compimento del sedicesimo anno del minore ed è necessario l’accordo dei genitori per la pubblicazione online delle foto dei figli perché trattasi di una decisione che non ha carattere ordinario ma straordinario. In caso, infatti, di mancato consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione delle foto di figli minori dovranno ritenersi violati i diritti all’immagine e alla riservatezza del fanciullo.

Il genitore, quindi, che unilateralmente decide di pubblicare le foto del figlio o della figlia online, senza preventivamente acquisire il consenso dell’altro genitore viola le norme sull’esercizio della responsabilità genitoriale.

La pubblicazione di foto dei figli minori sebbene lecita, quindi, potrebbe per le modalità e intensità con cui viene praticata essere considerata pregiudizievole per il minore ed in quanto tale avere rilevanza giuridica, sia al fine di una eventuale rimozione, sia in termini di corretto esercizio della responsabilità genitoriale.

Con due recenti pronunce di merito il Tribunale di Mantova e il Tribunale di Roma hanno ribadito con fermezza, specie in caso di elevata conflittualità tra le due figure genitoriali, l’imprescindibilità del consenso di entrambi alla pubblicazione delle foto dei minori, addirittura prevedendo, in caso di dissenso, un provvedimento inibitorio e sanzionatorio alla divulgazione per il futuro e ordinando la rimozione delle foto già in rete.

Il Tribunale di Roma con una pronuncia innovativa ha disposto oltre alla rimozione delle foto del minore pubblicate su alcuni social networks anche la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria (su di un conto corrente vincolato al minore) nel caso in cui i genitori non avessero ottemperato ai provvedimenti disposti dal giudice e precisamente nel caso di specie l’inibizione alla pubblicazione e alla diffusione, nonché la cancellazione di quelle già inserite. Lo strumento coercitivo indiretto la cui applicazione è rimessa al Giudice è quello previsto dall’art. 614 bis c.p.c. che prevede, in caso di inosservanza delle disposizioni dell’autorità giudiziaria, la possibilità di condannare l’obbligato al pagamento di una somma di denaro.

Tali previsioni sono volte alla tutela del diritto alla riservatezza e dell’immagine dei minori come sancito anche nella Convenzione di New York all’art. 16 che recita: “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio e nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze e tali affronti.”

 

Responsabilità genitoriale: mamma e papà possono pubblicare le foto dei figli minori sui social network?

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